IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione di spesa 1. Lmitatamente all'anno finanziario 1991 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, come successivamente modificata, concernente provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine). 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sul bilancio della Regione per l'anno 1991 al capitolo 64400. 3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi uno e due si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67030, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per l'anno in corso, concernente "Turismo alta montagna (area attivita' produttive - settore turismo - punto D.2.4.)" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991. 4. A decorrere dall'anno 1992 alla copertura degli oneri di cui alla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, si provvedera' con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della regione autonoma Valle d'Aosta.