IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Autorizzazione di spesa
 
   1.  Lmitatamente  all'anno   finanziario   1991   e'   autorizzata
l'ulteriore  spesa  di  lire  1.500  milioni per l'applicazione della
legge  regionale  10  gennaio  1961,  n.  2,   come   successivamente
modificata,  concernente  provvidenze per l'incremento del patrimonio
alpinistico (rifugi ed altre opere alpine).
   2.  L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente   legge
gravera'  sul  bilancio  della  Regione  per  l'anno 1991 al capitolo
64400.
   3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi uno e due si provvede
mediante utilizzo per pari importo  degli  stanziamenti  iscritti  al
capitolo 67030, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n.
8 al bilancio per l'anno in corso, concernente "Turismo alta montagna
(area  attivita'  produttive - settore turismo - punto D.2.4.)" della
parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991.
   4. A decorrere dall'anno 1992 alla copertura degli  oneri  di  cui
alla  legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, si provvedera' con legge
di bilancio ai  sensi  dell'articolo  15  della  legge  regionale  27
dicembre  1989,  n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di
contabilita' generale della regione autonoma Valle d'Aosta.